AUTOCERTIFICAZIONE
Il 7 marzo 2001 è entrato in vigore il DPR 445
del 28.12.2000, che ha modificato, integrato
ed abrogato la normativa precedente in materia
di semplificazione amministrativa.
In base all'art. 46 del DPR 445/2000, i certificati
che possono essere sostituiti da una dichiarazione
in carta semplice e senza necessità dell'autenticazione
della firma sono:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti politici e civili;
- stato di celibe/nubile, coniugato/a
o vedovo/a, di stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio;
- decesso del coniuge, dell'ascendente
o discendente;
- posizione agli effetti degli obblighi
militari, compresi quelli attestati nel
foglio matricolare;
- iscrizione in albi o elenchi tenuti
dalla pubblica amministrazione;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio o qualifica professionale
posseduta;
- esami sostenuti;
- titolo di specializzazione, di abilitazione,
di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
- situazione reddituale o economica, anche
ai fini della concessione di benefici e
vantaggi di qualsiasi tipo;
- previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale,
della partita IVA e di qualsiasi dato presente
nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di
pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di
persone fisiche o giuridiche, di tutore,
di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
- non aver riportato condanne penali e
non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l'applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
non trovarsi in stato di liquidazione o
di fallimento e non aver presentato domanda
di concordato;
- qualità di vivenza a carico;
tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile.
Fatte salve le eccezioni previste per legge,
tutti gli stati, fatti e qualità personali,
non compresi nel precedente elenco, sono comprovati
dall'interessato, a titolo definitivo, mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La mancata accettazione dell'autocertificazione
costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Non sono sostituibili con l'autocertificazione
i sotto elencati documenti:
- certificati medici, sanitari, veterinari;
- certificati di origine e conformità
alle norme comunitarie;
- brevetti e marchi.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000,
che il dichiarante rende nel proprio interesse,
può riguardare anche stati, fatti e qualità
personali relativi ad altri soggetti di cui
egli abbia diretta conoscenza.
Tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza
del fatto che la copia di un documento è conforme
all'originale.
Sono acquisiti d'ufficio gli estratti degli
atti di stato civile e i certificati anagrafici
necessari per la celebrazione del matrimonio.
Sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione
procedente i certificati relativi a stati, fatti
o qualità personali risultanti da albi o da
pubblici registri tenuti o conservati da una
pubblica amministrazione, su semplice indicazione
da parte dell'interessato della specifica amministrazione
che conserva l'albo o il registro.
Le amministrazioni sono tenute a procedere ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dai cittadini.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità
del contenuto della dichia-razione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti,
fermo restando l'applicazione delle sanzioni
penali pre-viste.
Non è più necessaria la presenza di testimoni
nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive
siano rese da chi non sa o non può firmare.
I certificati medici e sanitari richiesti dalle
istituzioni scolastiche ai fini della pratica
non agonistica di attività sportive da parte
dei propri alunni sono sostituiti con un unico
certificato di idoneità rilasciato dal medico
di base valido per l'intero anno scolastico.