Basilicatanet Provincia di Matera RUPAR
 
 
   
     
Statuto/Regolam.
Il Consiglio
La Giunta
Le Delibere
Uffici comunali
Servizi sociali
Autocertificazione
Modulistica
Incarichi
Difensore Civico
Tariffe servizi d.i.
I.C.I.
T.A.R.S.U.
Suolo pubblico
Pubbliche affissioni
Tutti i sindaci
Stat. demografiche
Stat. elettorali
Links Utili
Numeri Utili
Tutte le news
Stampa locale
Albums e Foto
     
 
 
   

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

Scarica la modulistica

Informazioni generali

A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Chi è tenuto al pagamento?

Sono tenuti al pagamento dell'I.C.I., anche se non residenti nello stato italiano, i proprietari di immobili, ovvero i titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi. Per gli immobili concessi in superficie, enfiteusi o locazione finanziaria soggetto passivo è il concedente con diritto di rivalsa, rispettivamente, sul superficiario, enfiteuta o locatario. Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza, nonché quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, anche se in via provvisoria, e quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto. In caso di contitolarità dei predetti diritti sul medesimo immobile, ciascun contitolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta limitatamente alla parte corrispondente la propria quota di titolarità.

Su cosa si paga?

Sono soggetti all'I.C.I. gli immobili siti nel territorio dello Stato ed in particolare i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli, così come definiti dalle norme istitutive dell'imposta.

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area di pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.
Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri sopra stabiliti.
Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile.

COME SI CALCOLA

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente. L'I.C.I. è dovuta per ogni anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso. Il possesso per almeno quindici giorni equivale al possesso per l'intero mese.

Determinazione della base imponibile

a) Il valore degli immobili iscritti in Catasto si ottiene moltiplicando:

- rendita catastale per 34 ( unità immobiliari cat. C/ 1 )
- rendita catastale per 50 ( unità immobiliari cat. A/ 10 e D )
- rendita catastale per 100 ( unità immobiliari cat. A - C esclusi A/ 10 e C/ 1 ).

b) Per i fabbricati posseduti da privati, di qualunque categoria e tipo, non iscritti in Catasto, il valore è determinato facendo riferimento alla rendita di fabbricati similari già ivi iscritti. L'attribuzione della rendita presunta deve essere fatta dal contribuente il quale può anche chiederla all'U.T.E.

c) Aree fabbricabili, il valore è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno d'imposta.

d) Terreni agricoli, il valore si ottiene moltiplicando il Reddito Dominicale per 75 volte.

Presentazione dichiarazione I.C.I.

Per gli immobili trasferiti nel corso dell'anno precedente e per quelli per i quali durante lo stesso anno si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato, è necessario presentare una NUOVA DICHIARAZIONE su apposito modello mediante consegna o spedizione al Comune sul cui territorio insiste interamente o preva-lentemente la superficie degli immobili dichiarati, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Esenzioni

Sono esenti dall'imposta:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/ 1 a E/ 9;

  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali;

  • i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;

  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede;

  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri;

  • i fabbricati inagibili o inabitabili recuperati per attività assistenziali agli handicappati;

  • i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Riduzioni

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; la riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.

Detrazioni

Detrazione ordinaria per l'abitazione principale €103,29

Elevazione della detrazione ordinaria per l'abitazione principale, per le seguenti fattispecie:

Abitazione principale posseduta da anziani di età superiore ai 65 anni con un reddito del proprio nucleo familiare complessivo non superiore a € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) €154,94

Abitazione principale del nucleo familiare in cui sia presente un portatore di handicap il cui handicap sia stato accertato dalla commissione medica di cui alla Legge 104/92 e/o ciechi o sordomuti €154,94

Abitazione principale di soggetti invalidi con gradi di invalidità superiore al 66% con reddito del proprio nucleo familiare complessivo non superiore a € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) €154,94

Aliquote

Il Comune di Miglionico ha determinato le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno corrente:

Aliquota ordinaria: 7 per mille;
Aliquota abitazione principale: 5 per mille.

 

Scarica la modulistica


 

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 Tel. 0835 559005 Fax 0835 559316 - ufficio.tributi@comune.miglionico.mt.it

   
 

Copyright © 2003-2008 Comune di Miglionico - Webmaster: Pietro Amato