Informazioni generali
A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.)
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Chi è tenuto al
pagamento?
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Sono tenuti al pagamento
dell'I.C.I., anche se non residenti nello stato
italiano, i proprietari di immobili, ovvero
i titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione
sugli stessi. Per gli immobili concessi in superficie,
enfiteusi o locazione finanziaria soggetto passivo
è il concedente con diritto di rivalsa, rispettivamente,
sul superficiario, enfiteuta o locatario. Si
ricorda che è un diritto reale di abitazione
quello spettante al coniuge superstite ai sensi
dell'art. 540 del Codice Civile ed al coniuge
separato convenzionalmente o per sentenza, nonché
quello del socio della cooperativa edilizia
(non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli,
anche se in via provvisoria, e quello dell'assegnatario
dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica
concessogli in locazione con patto di futura
vendita e riscatto. In caso di contitolarità
dei predetti diritti sul medesimo immobile,
ciascun contitolare è obbligato ad effettuare
distintamente il versamento dell'imposta limitatamente
alla parte corrispondente la propria quota di
titolarità.
Sono soggetti all'I.C.I.
gli immobili siti nel territorio dello Stato
ed in particolare i fabbricati, le aree fabbricabili
ed i terreni agricoli, così come definiti dalle
norme istitutive dell'imposta.
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto
Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante
del fabbricato l'area di pertinenza. Il fabbricato
di nuova costruzione è soggetto all'imposta
a partire dalla data di ultimazione dei lavori
di costruzione ovvero, se antecedente, dalla
data in cui è comunque utilizzato.
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile
a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi ovvero in base
alle possibilità effettive di edificazione determinate
secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità
di espropriazione per pubblica utilità. Sono
considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni
posseduti e condotti da coltivatori diretti
o da imprenditori agricoli che esplicano la
loro attività a titolo principale, sui quali
persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.
Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta
se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile
in base ai criteri sopra stabiliti.
Per terreno agricolo si intende il terreno adibito
all'esercizio delle attività indicate nell'articolo
2135 del Codice Civile.
L'imposta è determinata applicando
alla base imponibile l'aliquota vigente. L'I.C.I.
è dovuta per ogni anno solare proporzionalmente
alla quota ed ai mesi di possesso. Il possesso
per almeno quindici giorni equivale al possesso
per l'intero mese.
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Determinazione
della base imponibile
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a) Il valore degli immobili
iscritti in Catasto si ottiene moltiplicando:
- rendita catastale per 34
( unità immobiliari cat. C/ 1 )
- rendita catastale per 50 ( unità immobiliari
cat. A/ 10 e D )
- rendita catastale per 100 ( unità immobiliari
cat. A - C esclusi A/ 10 e C/ 1 ).
b) Per i fabbricati posseduti da privati, di
qualunque categoria e tipo, non iscritti in
Catasto, il valore è determinato facendo riferimento
alla rendita di fabbricati similari già ivi
iscritti. L'attribuzione della rendita presunta
deve essere fatta dal contribuente il quale
può anche chiederla all'U.T.E.
c) Aree fabbricabili, il valore è quello venale
in comune commercio al primo gennaio dell'anno
d'imposta.
d) Terreni agricoli, il valore si ottiene moltiplicando
il Reddito Dominicale per 75 volte.
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Presentazione dichiarazione
I.C.I.
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Per gli immobili trasferiti
nel corso dell'anno precedente e per quelli
per i quali durante lo stesso anno si sono verificate
modificazioni rilevanti ai fini della determinazione
dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato,
è necessario presentare una NUOVA DICHIARAZIONE
su apposito modello mediante consegna o spedizione
al Comune sul cui territorio insiste interamente
o preva-lentemente la superficie degli immobili
dichiarati, entro i termini di presentazione
della dichiarazione dei redditi.
Sono esenti dall'imposta:
-
gli immobili posseduti dallo Stato, dalle
regioni, dalle province, dai comuni, dalle
comunità montane, dalle unità sanitarie
locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche
autonome, dalle camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali;
-
i fabbricati classificati o classificabili
nelle categorie catastali da E/ 1 a E/ 9;
-
i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
-
i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio
del culto;
-
i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
-
i fabbricati appartenenti agli Stati esteri;
-
i fabbricati inagibili o inabitabili recuperati
per attività assistenziali agli handicappati;
-
i terreni agricoli ricadenti in aree montane
o di collina delimitate ai sensi dell'articolo
15 della legge 27 dicembre 1977, n.984.
L'esenzione spetta per il
periodo dell'anno durante il quale sussistono
le condizioni prescritte.
L'imposta è ridotta del 50
per cento per i fabbricati dichiarati inagibili
o inabitabili e di fatto non utilizzati; la
riduzione è limitata al periodo dell'anno durante
il quale sussistono le suddette condizioni.
Detrazione ordinaria per
l'abitazione principale €103,29
Elevazione della detrazione ordinaria per l'abitazione
principale, per le seguenti fattispecie:
Abitazione principale posseduta da anziani di
età superiore ai 65 anni con un reddito del
proprio nucleo familiare complessivo non superiore
a € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) €154,94
Abitazione principale del nucleo familiare in
cui sia presente un portatore di handicap il
cui handicap sia stato accertato dalla commissione
medica di cui alla Legge 104/92 e/o ciechi o
sordomuti €154,94
Abitazione principale di soggetti invalidi con
gradi di invalidità superiore al 66% con reddito
del proprio nucleo familiare complessivo non
superiore a € 6.500,00 (seimilacinquecento/00)
€154,94
Il Comune di Miglionico ha
determinato le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili, per l'anno corrente:
Aliquota ordinaria: 7 per mille;
Aliquota abitazione principale: 5 per mille.
Per informazioni rivolgersi
all'Ufficio Tributi del Comune dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 Tel. 0835
559005 Fax 0835 559316 -