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Tassa rifiuti

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Informazioni generali:

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, esistenti sul territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

La denuncia, originaria o di variazione, deve essere presentata al Comune (Ufficio Tributi) entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree comunque tassabili.

La denuncia deve essere redatta su appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi e dallo stesso messi a disposizione.

Per il calcolo della superficie o area utilizzata si consideri l'area di calpestio al netto dei muri sia in caso di abitazione privata che in caso di attività artigianale, professionale, commerciale o industriale.

L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

 

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